Ambiente  |  gennaio 4, 2021

Circolazione furori strada dei mezzi a motore: una legge da aggiornare e rivedere

Lettera al presidente della Regione, a quello del Consiglio regionale e al comando dei Carabinieri forestali: aumentati i pericoli e gli effetti negativi sull'ambiente dai troppi accessi di moto, mezzi 4x4 e quad. La difficoltà di individuare i tracciati vietati al transito. Alcune proposte per rendere applicabile la norma su tutto il territorio regionale

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Pubblichiamo una lettera a firma di Andrea Salvadori sulla legge che regolamenta in Toscana la circolazione fuori strada dei veicoli a motore, argomento sul quale la nostra testata ha pubblicato un articolo il 1 Gennaio (a questo link).

IL TESTO DELLA LETTERA

La legge che regolamenta in Toscana la circolazione fuori strada dei veicoli a motore compie ventisette anni, risulta pertanto opportuno, nel mutato contesto istituzionale e socio-economico,provare a tracciare un bilancio sommario dell’efficacia di tale provvedimento in relazione alle importanti ripercussioni in vari ambiti. Occorre premettere che in questo lungo lasso di tempo sono intercorsi cambiamenti a livello normativo, a livello istituzionale (ruolo delle province e delle comunità montane), a livello di pianificazione (PIT), a livello di diffusione della rete sentieristica regionale sia per pedoni che per ciclisti (es. via Francigena, Via degli Dei, Via Romea, sentieri CAI, ecc.), a livello di diffusione degli strumenti di informazione digitale (es. infrastruttura per l’informazione territoriale di cui all’art. 56 della L.R. 65/14).

Per chi frequenta il “territorio non urbanizzato” la possibilità di incontrare un mezzo a motore fuori strada spazia dal crinale appenninico, alle spiagge dei litorali, dalle pendici boscate, agli argini dei corsi d’acqua, in qualsiasi stagione ed indipendentemente dalla presenza di vincoli territoriali e di divieti.

Per avere un semplice riscontro della miriade di tracciati percorsi con i mezzi fuori strada in Toscana, basta consultare l’elenco dei tracciati messi a disposizione e scaricabili nei vari siti specialistici dai praticanti delle varie discipline. La diffusione di motociclette sempre più agili e con prestazioni elevate, ha comportato la possibilità di accesso agli angoli più remoti del territorio, anche sui tracciati più impervi. Questo è un fatto oggettivo e riscontrabile!

Ad esse si aggiungono i mezzi 4 x 4 ed i più recenti quad, che aumentano la pletora dei mezzi motorizzati che per varie finalità percorrono piste, tratturi, sentieri ed aree a fondo naturale.

Gli effetti negativi prodotti dalla circolazione fuori strada con mezzi a motore, coprono un vasto spettro di ambiti, da quelli ambientali e di tutela del territorio, a quelli inerenti la sicurezza,avendo importanti ripercussioni socio-economiche; di seguito se ne elencano alcuni:

1. pericolo per gli abitanti delle case sparse e delle borgate attraversate (spesso si incontrano cartelli dei residenti che invitano i motociclisti a prestare attenzione);

2. pericolo per i pedoni ed i ciclisti presenti sulla rete sentieristica (si vedano le implicazioni sul turismo legato ai cammini e all’escursionismo);

3. disturbo della quiete delle aree rurali e dei territori con presenza antropica rarefatta;

4. inquinamento acustico ed atmosferico;

5. disturbo della fauna selvatica;

6. distruzione della cotica erbosa e del suolo con innesco di fenomeni erosivi in boschi, prati e pascoli;

7. escavazione di solchi, movimento e sradicamento di pietre e terra nei tracciati su fondo naturale;

8. creazione di vie preferenziali per il ruscellamento delle acque meteoriche ed innesco di fenomeni di dissesto;

9. in conseguenza dei punti 6, 7 e 8, diventano progressivamente impraticabili i percorsi ai mezzi di soccorso, ai mezzi antincendio, ed ai mezzi per la conduzione dei fondi;

10. distruzione di antichi selciati e pavimentazioni.

Il divieto, introdotto dalla L.R. 48/1994, di circolare con mezzi a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, si applica nelle aree soggette a vincoli di varia natura (vincolo paesaggistico, idrogeologico, aree protette ecc.) elencate all’art. 2 della medesima legge, esteso ai “sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all’art. 3,comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco”.

Per quanto risulti comprensibile il ricorso del legislatore all’applicazione del divieto ad aree soggette a vincoli ed a tutele territoriali, occorre osservare che la distribuzione sul territorio di tali vincoli sia molto articolata e frammentata tanto da rendere difficile sapere se, percorrendo un tracciato fuori strada, ci si trovi o meno in un’area soggetta alle restrizioni della circolazione a motore.

Per le medesime ragioni, risulta impraticabile affidare all’apposizione della segnaletica monitoria prevista dall’articolo 13 della legge, il ruolo di regolazione della circolazione dei mezzi a motore, anche in considerazione della presenza di una rete capillare di tracciati potenzialmente percorribili.

Gli aspetti sopra evidenziati, a giudizio di chi scrive, rappresentano la maggiore criticità applicativa della legge, costituendo un elemento di indeterminazione sia per i conducenti che approcciano un percorso fuori strada senza avere contezza degli effettivi divieti che incontreranno lungo il tracciato, sia per i soggetti deputati alla vigilanza che potrebbero non avere certezza se l’area sia soggetta o meno al divieto e/o potrebbero sentirsi contestare da parte del conducente, che non è stata apposta la segnaletica monitoria.

Occorre peraltro notare che gli effetti negativi precedentemente elencati si possono presentare su tutto il territorio regionale, pertanto appare insufficiente restringere la circolazione nelle sole aree elencate all’art. 2, per quanto risultino maggiormente sensibili.

Queste considerazioni, corroborate dal confronto con soggetti portatori di interessi, rendono di fatto inefficace il provvedimento legislativo, che pertanto necessiterebbe di una profonda revisione ed un aggiornamento rispetto al mutato contesto.

Proprio in questi giorni è uscito un articolo (di cui si fornisce il link) sul web magazine “La voce della montagna” che tratta il medesimo tema, evidenziando la necessità di una revisione della norma.

https://lavocedellamontagna.it/2021/01/boschi-sentieri-e-motori-quando-le-leggi-ci-sonovanno-

fatte-rispettare/

Preme infine ricordare che la Regione Toscana si è dotata del Catasto della Rete Escursionistica Toscana (RET), previsto dalla L.R. 20 marzo 1998, n.17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche” e dal relativo regolamento D.P.G.R. 61/R/2006.

Allo scopo di fornire un contributo propositivo al percorso partecipativo finalizzato alla revisione della legge, si avanzano in via preliminare alcune proposte:

a) superare il divieto di circolazione basato sulle aree elencate all’art. 2 della legge, individuando criteri oggettivi che rendano applicabile la norma su tutto il territorio regionale;

b) superare il ricorso alla segnaletica monitoria, che, oltre ad essere molto costosa e soggetta ad atti vandalici, non potrà mai garantire una copertura capillare;

c) sviluppare una norma integrata con le varie politiche regionali: tutela delle aree protette, dei corsi d’acqua e dei litorali, del patrimonio forestale, difesa del suolo, attività agro-forestali,caccia e pesca, raccolta prodotti del sottobosco, turismo ambientale e religioso, ciclo escursionismo

d) sviluppare sistemi informativi facilmente consultabili (es. webgis e app georiferite) sui quali vengano riportate le eventuali zone soggette a divieto ed indicati i percorsi fuori strada consentiti;

e) informare e sensibilizzare le categorie dei praticanti delle discipline “fuoristradistiche”;

f) attivare politiche per il finanziamento del recupero dei tracciati dissestati;

g) stabilire azioni di tutela della rete sentieristica regionale ciclo-pedonale;

h) introdurre il divieto di transito dei mezzi a motore nei tratti della rete sentieristica regionale (dai sentieri CAI, alla via Francigena) non ricadenti sulla viabilità di cui agli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada;

i) individuare e formare i soggetti deputati alla vigilanza.

Nella speranza di aver fornito uno stimolo alla discussione su questo importante tema la cui rilevanza assume carattere strategico nello sviluppo di forme di valorizzazione territoriale e delle attività economiche post-COVID, si porgono i migliori saluti e si augura buon lavoro.

Pistoia, 2 gennaio 2021

Andrea Salvadori

 

Il pdf della lettera

 

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La Redazione

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