Ambiente  |  gennaio 1, 2021

Boschi, sentieri e motori: quando le leggi ci sono, vanno fatte rispettare

I divieti di circolazione a mezzi motorizzati in terreni agrari e boschi, il raffronto fra due regioni confinanti: l'Emilia Romagna prevede una normativa specifica che tutela anche la rete escursionistica; la Toscana non ha invece una legge ad hoc e quindi fa testo il codice della strada. In entrambi i casi è vietata la circolazione di veicoli a motore nel bosco e lungo le mulattiere. Limiti molto spesso disattesi

di

Tempo di lettura: circa 5 minuti
Le immagini, di archivio, si riferiscono ad una regolare competizione

Sulle strade della montagna bolognese capita di incontrare cartelli stradali che indicano il divieto di transito “a tutti i veicoli a motore: sui terreni agrari, saldi, pascolivi; sulle aree forestali; sulle mulattiere e sui sentieri, eccetto autorizzati”. Con l’avvertenza che i trasgressori saranno puniti a norma di specifici articoli del Regolamento forestale regionale, che disciplinano “l’uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri”.

Le norme del Regolamento (che dal 15 settembre 2018 sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, approvate nel 1995) sono finalizzate “alla salvaguardia del sistema forestale del territorio e dell’ambiente e, in particolare, alla valorizzazione dei boschi, mediante il razionale miglioramento degli aspetti ecologici, protettivi, socio-ricreativi e produttivi”. Gli articoli 61 e 62 regolano l’ uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri. In particolare l’art. 61 prevede che “al fine di evitare l’innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nei boschi, ivi comprese le piste temporanee di esbosco una volta dismesse”.

L’art.62 dispone, invece, che “ il transito dei mezzi motorizzati è vietato sulle piste forestali, compresi le mulattiere, i sentieri e le piste poderali ed interpoderali che attraversano o interessano il bosco, in relazione ad esigenze di tutela e salvaguardia del suolo e dell’assetto idrogeologico in conformità con i principi del regio decreto n. 3267 del 1923, del rischio di incendi e di altre esigenze di tutela e conservazione del paesaggio e della biodiversità”.

Le eccezioni ai divieti

Riguardo ai precedenti divieti “è fatta eccezione per esigenze connesse alla conduzione dei fondi da parte dei proprietari o possessori, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per lo svolgimento delle attività agro-silvo- pastorali, per attività di servizio e vigilanza, per attività di soccorso, di protezione civile ed antincendio, per operazioni di servizio e di soccorso connesse alla gestione della fauna selvatica, nonché per i proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti”.

La legge sulla rete escursionistica dell’Emilia Romagna

Per quel che riguarda la rete escursionistica, la Regione Emilia-Romagna ha approvato una specifica legge che “promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete escursionistica …. quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale” (LR 26 luglio 2013, n. 14) .

La legge dispone (all’art. 4, comma 1) che la fruizione dei percorsi facenti parte della Rete “può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l’adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale”.

L’interdizione ai mezzi motorizzati può essere disposta dall’ente titolare della strada “per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L’interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata”.

Ciò può avvenire attraverso un articolato (e complicato) percorso indicato al comma 3 dell’art. 4.

Tale disposizione appare contraddittoria, quantomeno con le norme del Regolamento forestale, e genera vischiosità e resistenze di cui godono, di fatto, i centauri che scorrazzano rumorosi e scorticanti sui nostri monti.

La situazione in Toscana

Nel Regolamento Forestale della Toscana non abbiamo trovato disposizioni riguardanti la circolazione dei mezzi motorizzati nei boschi o in percorsi fuori strada, tuttavia esiste nella nostra Regione, dal 1994, una legge che regola la “circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada”. (LR 27 Giugno 1994, n.48). Con essa è fatto divieto a chiunque di circolare con mezzi motorizzati, al di fuori delle strade predette, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali, nelle aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, negli alvei di corsi d’acqua pubblici, nelle aree del patrimonio agricolo-forestale della Regione, nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali, nei territori di protezione della fauna selvatica.

In tutte le zone soggette a vincolo idrogeologico è vietata la costruzione di impianti fissi e l’allestimento di tracciati o percorsi per gare.

Per chiarire meglio il concetto, alcuni anni dopo fu inserito un comma per specificare che la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree elencate “è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco”.

Naturalmente sono ammesse deroghe per i mezzi di soccorso, antincendio e di vigilanza, per quelli delle forze armate e dell’ordine, per quelli utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi, per i mezzi adibiti all’effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Infine possono circolare i mezzi dei residenti e dei possessori di abitazioni, compresi i loro familiari e quelli in uso “ di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro”.

Leggi e cartelli ci sono ma nessuno li fa rispettare

Recentemente ci siamo imbattuti in un cartello che, richiamando questa legge negletta, vieta ai mezzi motorizzati l’accesso all’alveo del torrente Ombrone. Sarebbe buona cosa che, ricorrendo alle norme contenute in essa, si mettesse mano a provvedimenti adeguati per salvaguardare dall’uso incontrollato e dannoso il vasto patrimonio comune costituito dai boschi, dai campi e dalla viabilità, antica e recente, che innerva le nostre montagne.


La Redazione

Con il termine La Redazione si intende il lavoro più propriamente "tecnico" svolto per la revisione dei testi, la titolazione, la collocazione negli spazi definiti e con il rilievo dovuto, l'inserimento di immagini e video. I servizi pubblicati con questa dizione possono essere firmati da uno o più autori oppure non recare alcuna firma. In tutti i casi la loro pubblicazione avverrà dopo un attento lavoro redazionale.