Sanità e sociale  |  giugno 21, 2020

Terzo settore, la rivoluzione è in pieno corso

Primo intervento che introduce la normativa. Interessata una platea amplissima di soggetti: i soci che fanno attività di volontariato in una associazione in Italia sono circa 5 milioni, altri 4 milioni svolgono attività senza essere iscritti. La prima legge delega che regolamenta la materia è del 2016, del 2017 due decreti legge in applicazione della stessa: il 117, noto come Codice del Terzo settore, e il 112, che disciplina l'impresa sociale

di

Tempo di lettura: circa 3 minuti

Questo articolo è un’introduzione molto generale alla Legge del Terzo settore. Ne seguiranno altri, tutti a cura della dott.ssa Antonella Giovannetti esperta in materia. Essi illustreranno più dettagliatamente i vari aspetti della legge stessa che interessano le associazioni di volontariato, il cui numero è molto consistente anche nella nostra Montagna”

 

Nel nostro paese, da moltissimi anni, esiste un variegato insieme di organismi definito il “così detto” terzo settore. Ne fanno parte associazioni, fondazioni, comitati ecc, alcuni di questi soggetti sono raggruppabili in categorie con caratteristiche simili, ad esempio, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le onlus ecc. Ciascuna categoria è disciplinata da una legge specifica, contenente norme molto diverse fra loro, ciò ha fatto sì che, nell’analizzare questo settore, ci si trovi di fronte ad una pletora di regolamentazioni, rischiando spesso di perdere la via maestra.

Un settore vastissimo

Per rendere l’idea dell’ampiezza di questo c.d. Terzo settore, basta osservare che in Italia i soci che fanno attività di volontariato in una di queste associazioni sono circa 5 milioni, a questi vanno sommati coloro che, pur non essendo soci di alcuna organizzazione, svolgono comunque attività saltuaria o continuativa di volontariato, e che, secondo dati ISTAT, ammontano a circa 4 milioni di persone.

La legge che regolamenta il settore

L’importanza che questo settore riveste ha indotto il legislatore a definirlo e regolamentalo in modo quanto più possibile unitario, è stata quindi emanata una legge delega, la n. 106 del 2016, che delineava i confini entro i quali il legislatore delegato avrebbe dovuto normare il settore. In applicazione della legge delega, nel 2017, è stato promulgato il D.L. n. 117, meglio conosciuto come Codice del Terzo settore, e il D.L. n. 112 che disciplina l’impresa sociale.

Com’è composto il terzo settore

Il Terzo settore costituisce oggi un insieme unitario di enti con comuni caratteristiche:
la natura giuridica di associazioni, riconosciute e non, o di fondazioni; la natura privata e l’indipendenza da alcuni soggetti (partiti politici, sindacati ecc.); lo svolgimento di una o più attività di interesse generale; l’assenza di scopo di lucro; le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il decreto 117/2017 contiene norme che hanno validità per tutti gli enti facenti parte del terzo settore accanto a norme che vanno a regolamentare specifiche tipologie di ETS, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici e le reti associative.

Necessità di chiarezza

Le tante associazioni esistenti nel territorio della Montagna Pistoiese, come anche altrove, avvertono la necessità di meglio conoscere questa nuova disciplina, che le condurrà ad effettuare valutazioni di convenienza relative alla loro organizzazione, alla governance, ai rapporti con i propri soci e volontari. L’obiettivo è, quindi, quello di procedere ad illustrare, in ogni articolo che seguirà, un aspetto di questa normativa, per renderla più chiara al maggior numero di lettori interessati.

Le norme generali

In conclusione di questo scritto, un cenno a quelle che sono le disposizioni generali, che evidenziano la grande importanza che il legislatore attribuisce a tali enti. Infatti, nell’art. 1 si evidenzia la necessità di sostenere l’iniziativa autonoma dei cittadini che, associandosi, concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare il livello di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, concretizzando così le previsioni degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione; mentre nell’art. 2 si esplicita il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli ETS.

Antonella Giovannetti

giovannetti.antonella@virgilio.it


La Redazione

Con il termine La Redazione si intende il lavoro più propriamente "tecnico" svolto per la revisione dei testi, la titolazione, la collocazione negli spazi definiti e con il rilievo dovuto, l'inserimento di immagini e video. I servizi pubblicati con questa dizione possono essere firmati da uno o più autori oppure non recare alcuna firma. In tutti i casi la loro pubblicazione avverrà dopo un attento lavoro redazionale.