E’ nato il marchio di qualità per i prodotti di montagna: un logo – con l’indicazione “Prodotto di montagna” – che sarà utilizzato per le materie prime provenienti essenzialmente da zone montane e, nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna. Il marchio è stato realizzato dal Mipaaf, il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e potrà essere utilizzato unicamente sui prodotti previsti dal regime di qualità. L’ufficializzazione pochi giorni fa alla Camera di Commercio di Sondrio dallo stesso ministro alle Politiche agricole, Maurizio Martina.
Obiettivo del marchio
Il logo “Prodotto di montagna”
“Il nostro obiettivo – ha detto Martina – è valorizzare meglio il lavoro dei produttori delle zone montane. Parliamo del 17% del totale delle imprese agricole italiane e di un terzo degli allevamenti. L’economia agricola della montagna è un pilastro fondamentale per la tenuta dei nostri territori, anche contro il rischio del dissesto idrogeologico. Con questa iniziativa di qualità e questo nuovo marchio i consumatori potranno riconoscere più facilmente dalle etichette le produzioni e supportare queste attività e il loro valore non solo economico, ma sociale e ambientale”.
Il decreto del giugno 2017
La nascita del marchio risale al giugno dello scorso anno, quando la Conferenza Stato-Regioni dette il via al decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”. Il marchio, non obbligatorio, potrà essere utilizzato per carne, latte, formaggi e altri alimenti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e da quelli in transumanza, nonché sui prodotti di origine vegetale e dell’apicoltura.
COSA PREVEDE IL DECRETO
Prodotti di origine animale – L’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati – derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone – e derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
Prodotti di origine vegetale e dell’apicoltura – L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
Ingredienti utilizzati – I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.
Impianti di trasformazione – In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.